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Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2025

24 Novembre 2025
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2025

Proseguono i nostri approfondimenti sulle tante novità riguardanti il lavoro in edilizia, settore in cui il nostro Studio da tempo è specializzato, sia nella gestione amministrativa del personale sia per consulenze del lavoro di sistema o specialistiche.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 settembre 2025 ha confermato anche per l’anno 2025 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50%.

Periodo dell’agevolazione
Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

A chi spetta
Datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05

In cosa consiste
Riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Il beneficio spetta anche per gli operai non più in forza presso l’azienda.
Non spetta per i lavoratori a tempo parziale.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre, anche se occupati per 40 ore a settimana.
L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà.

Requisiti di accesso al beneficio
Possesso del DURC;
Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Corretta applicazione dei minimali contributivi;
I datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Modalità operative
Deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica tramite cassetto previdenziale del contribuente – comunicazioni online, utilizzando il modulo “Rid-Edil”.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 marzo 2026.
Le istanze saranno definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, verrà attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.
Pertanto, il conguaglio potrà essere effettuato fino alla presentazione della denuncia Uniemens del mese di competenza febbraio 2026.

Lo sgravio dovrà essere esposto nel flusso Uniemens con i seguenti codici conguaglio:
Il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207.

Fermi restando i termini di scadenza delle domande e di effettuazione del conguaglio, la competenza del beneficio riguarderà solamente i mesi da gennaio a dicembre 2025.

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