Smart working – nuove regole operative e obblighi sanzionati

Desideriamo segnalare una rilevante novità normativa in materia di lavoro agile (smart working), entrata in vigore il 7 aprile 2026, nell’ambito della Legge n. 34/2026 – Legge annuale sulle PMI.
1. Quadro generale
Il lavoro agile continua a configurarsi come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da:
- assenza di vincoli di orario e luogo;
- organizzazione per obiettivi;
- accordo individuale tra datore e lavoratore.
👉 La novità normativa interviene su un profilo centrale: la sicurezza sul lavoro in modalità agile.
2. La vera novità: obbligo informativo ora sanzionato
L’art. 11 della Legge n. 34/2026 introduce una modifica strutturale al sistema prevenzionistico:
- inserimento nel D.Lgs. 81/2008 del nuovo art. 3, comma 7-bis;
- previsione espressa di sanzioni per l’inadempimento.
➤ Cosa cambia concretamente
L’obbligo già previsto dalla Legge n. 81/2017 diventa oggi:
✔ obbligo formalmente inserito nel Testo Unico Sicurezza
✔ obbligo direttamente sanzionato
Il datore di lavoro deve:
- consegnare al lavoratore e al RLS, almeno annualmente;
- una informativa scritta sui:
- rischi generali;
- rischi specifici del lavoro agile;
- misure di prevenzione.
3. Regime sanzionatorio
In caso di omissione o inadeguatezza dell’informativa:
- arresto da 2 a 4 mesi
oppure - ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96
➡️ L’obbligo entra a pieno titolo nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.
4. Implicazioni operative per le aziende
Il tema assume ora una rilevanza immediata in chiave ispettiva e di responsabilità.
Criticità ricorrenti
- informativa assente o mai formalizzata;
- contenuti standard/non aderenti al lavoro agile reale;
- mancata considerazione dei rischi:
- videoterminali (VDT),
- ergonomia,
- affaticamento e rischi psicosociali.
Modello di riferimento
Si rafforza un sistema di sicurezza condivisa:
- il datore informa e struttura le misure;
- il lavoratore coopera alla loro attuazione.
5. Azioni consigliate (immediate)
Alla luce della nuova disciplina, si raccomanda di:
- Verificare la presenza dell’informativa annuale;
- Aggiornarne i contenuti in modo specifico;
- Garantire la tracciabilità della consegna;
- Allineare:
- accordi individuali di smart working,
- policy aziendali;
- Valutare eventuali aggiornamenti del DVR.
6. Ruolo dei consulenti: sicurezza e lavoro
È opportuno evidenziare che:
👉 il primo riferimento tecnico-operativo per l’adeguamento resta il consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP/consulente HSE), in quanto soggetto competente nella valutazione dei rischi e nella predisposizione dei contenuti dell’informativa.
👉 Lo Studio Felli opererà in supporto, con particolare riferimento a:
- coerenza giuslavoristica degli accordi di smart working;
- integrazione con la documentazione contrattuale;
- allineamento con le policy aziendali e i processi HR;
- gestione degli impatti organizzativi e disciplinari.
➡️ L’approccio corretto è quindi integrato (HSE + consulenza del lavoro).
📞 Supporto
Restiamo a disposizione per coordinamento con i Vostri consulenti sicurezza e per gli aspetti giuslavoristici connessi.








