Novità su appalto, distacco e somministrazione illeciti introdotte dal D.L. 19/2024
Il D.L. 2 marzo 2024, n.19 ha riformato il quadro sanzionatorio in materia di somministrazione di lavoro, appalto e distacco, reintroducendo la natura penale delle sanzioni e intensificando le conseguenze a carico dei datori di lavoro in caso di:
- somministrazione abusiva a carico della società che esercita la somministrazione senza i requisiti previsti, e una conseguente utilizzazione illecita a carico dell’azienda che se ne avvale (esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato e ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati o comunque al di fuori dei limiti previsti);
- appalto illecito (nei casi di appalto privo dei seguenti requisiti: organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto; esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa);
- distacco illecito (nei casi di distacco privo dei seguenti requisiti: interesse del datore di lavoro distaccante; temporaneità del distacco, intesa come non definitività; funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa).
Lo stesso decreto rafforza anche la sanzione penale in caso di somministrazione fraudolenta (nei casi in cui la somministrazione di lavoro è realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore).
Esistono inoltre reati specifici in caso di intermediazione abusiva e in caso di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale abusivi.
Di seguito, il nuovo quadro sanzionatorio penale e amministrativo:
Illecito | Sanzione |
Somministrazione abusiva Utilizzazione illecita Appalto illecito Distacco illecito | Arresto fino a un mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro |
Somministrazione fraudolenta | Arresto fino a tre mesi o ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione |
Intermediazione abusiva | Arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 1500 a euro 7500; Se non vi è scopo di lucro arresto fino a due mesi o ammenda da euro 600 a euro 3.000 |
Ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale abusivi | Arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 900 ad euro 4.500; Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500 |
Circostanze aggravanti:
- Nel caso di accertato sfruttamento di minori la pena prevede un aumento dell’arresto fino a 18 mesi e un aumento dell’ammenda fino al sestuplo: si applica in caso di somministrazione abusiva, utilizzazione illecita, appalto illecito, distacco illecito e di intermediazione abusiva;
- Nei casi in cui, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20%: si applica in tutti gli esempi di illecito;
- La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro: si applica in tutti i casi di illecito.
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