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Obblighi di assunzione: il funzionamento del collocamento mirato

09 Dicembre 2025
Obblighi di assunzione: il funzionamento del collocamento mirato

In vista della prossima scadenza di invio del c.d. prospetto informativo, prevista per il 31/01/2026 abbiamo realizzato un nuovo approfondimento relativo all’inserimento e alla tutela dei lavoratori con disabilità. Di seguito i principali punti chiave in materia di obblighi e misure di tutela.

Il Prospetto Informativo è una dichiarazione con cui i datori di lavoro dovranno indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli eventuali obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette alla data del 31/12/2025. Per questo motivo è opportuno, qualora non fosse già stato fatto, adoperarsi da subito al fine di effettuare le dovute verifiche e adottare le eventuali contromisure qualora risulti che non si è in regola con gli obblighi di seguito descritti. L’adempimento riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti calcolati secondo la normativa (c.d. base di computo).

La L. 68/1999 regola il collocamento mirato distinguendo due categorie di soggetti:

• Lavoratori con disabilità: invalidi civili (invalidità superiore al 45%), invalidi del lavoro (invalidità superiore al 33%), non vedenti, sordomuti, ecc.
• Categorie protette: orfani e coniugi di deceduti per cause di lavoro/guerra/servizio, coniugi e figli di soggetti riconosciuti invalidi, profughi rimpatriati, ecc.

La Legge prevede l’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a tali categorie, nel rispetto di una quota di riserva, definitiva in base al numero di lavoratori occupati in azienda.

Quota di riserva per l’assunzione di lavoratori con disabilità:

Ulteriore quota di riserva per l’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette:

Esonero dagli obblighi: quando è possibile

La normativa prevede due strumenti per le aziende che presentano oggettive difficoltà nell’assunzione di lavoratori con disabilità:

  • Esonero parziale: destinato ad aziende che svolgono particolari attività incompatibili con alcuni tipi di disabilità. Nello specifico, deve essere presente almeno una delle seguenti condizioni:

a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;

b) pericolosità connessa al tipo di attività, anche derivante dalle condizioni ambientali in cui l’attività si svolge;

c) modalità particolari di svolgimento dell’attività lavorativa.

Per ottenere l’esonero, occorre presentare la richiesta al Servizio per il Collocamento Mirato competente specificando la motivazione e il numero di lavoratori per cui si richiede l’esonero.

  • Esonero “60 per mille”: destinato ad aziende operanti in settori ad alto rischio infortunistico (tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille). In questo caso l’esonero è automatico e si attiva tramite autocertificazione telematica.

Entrambi gli strumenti prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Inoltre, entrambi gli strumenti possono essere concessi nel limite del 60% della quota di riserva. Di conseguenza, tali esoneri non si applicano all’assunzione dell’unico lavoratore disabile prevista per le aziende con organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, che sono comunque tenute a procedere con tale assunzione obbligatoria.

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