Integrazione salariale per caldo eccessivo
Integrazione salariale per caldo eccessivo: con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS ha riepilogato le istruzioni operative per la presentazione delle richieste di integrazione salariale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causate da temperature elevate.
Tali indicazioni si applicano ai trattamenti di:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
- Assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
- Fondi di solidarietà bilaterali
- Cassa integrazione speciale per l’agricoltura (CISOA) – per operai e impiegati a tempo indeterminato delle imprese agricole, secondo quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1972, n. 457, per quanto compatibile.
Di seguito, illustriamo in dettaglio le istruzioni fornite dall’Istituto.
Sospensione o riduzione dell’attività per ordinanza della Pubblica Autorità
Nei casi in cui la sospensione o riduzione delle attività lavorative sia disposta da ordinanza di una Pubblica Autorità, la causale da utilizzare nella domanda di integrazione salariale (sia CIGO, sia FIS, sia Fondi bilaterali) è:
“Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori“.
In questi casi:
- non è necessario allegare l’ordinanza, ma nella relazione tecnica che accompagna la domanda dovranno essere indicati gli estremi dell’ordinanza;
- le prestazioni potranno essere riconosciute esclusivamente per i periodi e le fasce orarie indicati nell’ordinanza.
Sospensione o riduzione per “evento meteo” – temperature elevate
Quando non vi è un provvedimento formale di sospensione da parte dell’Autorità, ma le condizioni climatiche impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa, è possibile presentare richiesta di integrazione salariale indicando la causale:
“Evento meteo – temperature elevate“.
In particolare:
- la prestazione può essere riconosciuta per temperature superiori ai 35°C.
- tuttavia, anche in presenza di temperature pari o inferiori a 35°C, è possibile ottenere l’integrazione salariale, qualora la “temperatura percepita” sia comunque elevata per effetto delle condizioni operative.
Elementi da considerare per la valutazione della temperatura “percepita”:
- attività lavorative svolte in luoghi non schermabili dal sole (es. cantieri, agricoltura).
- ambienti chiusi e privi di sistemi di ventilazione o raffrescamento, per motivi non imputabili al datore di lavoro.
- presenza di macchinari o materiali che generano calore.
- impiego obbligatorio di dispositivi di protezione individuale (tute, caschi, ecc.).
- elevato tasso di umidità ambientale.
Questi fattori devono essere descritti puntualmente nella relazione tecnica allegata alla domanda. In assenza di tali elementi, l’INPS potrà attivare il supplemento istruttorio, come previsto dall’art. 11 del DM 15 aprile 2016, n. 95442.
Non è necessario allegare i bollettini meteo, poiché l’INPS provvederà a reperirli d’ufficio. Tuttavia, potrà tener conto anche di documentazione meteo-climatica di enti terzi (es. Protezione Civile, dipartimenti meteorologici regionali, ecc.).
Sospensione su iniziativa del datore di lavoro per motivi di sicurezza
Il Messaggio chiarisce inoltre che anche nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa venga disposta dal datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, per ragioni legate alle temperature elevate, è possibile presentare domanda di integrazione salariale. In tal caso, valgono le medesime condizioni e modalità illustrate per la causale “evento meteo”.
Rapporti tra le due causali: “evento meteo” e “ordine della Pubblica Autorità”
Le due causali – evento meteo e sospensione per ordine della pubblica autorità – sono considerate eventi oggettivamente non evitabili (EONE) e, pur essendo alternative, possono concorrere nel medesimo periodo.
In particolare, se l’istanza è presentata con la causale “evento meteo” per giornate in cui sia stata anche emanata un’ordinanza di sospensione, l’INPS ne terrà conto nell’istruttoria. In tal caso, nella relazione tecnica occorre:
- attestare che l’attività è stata sospesa o ridotta per elevate temperature;
- indicare gli estremi dell’ordinanza eventualmente adottata.
L’INPS ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Conclusioni
Il riepilogo dell’INPS offre indicazioni utili per affrontare con tempestività e correttezza le situazioni di interruzione o riduzione dell’attività lavorativa per caldo eccessivo. Per garantire il buon esito delle domande, è fondamentale:
- redigere una relazione tecnica dettagliata, indicando i presupposti oggettivi (temperatura percepita, condizioni operative, ecc.);
- utilizzare la causale corretta in base alla situazione (evento meteo o ordine della pubblica autorità);
- rispettare le scadenze e gli obblighi previsti per ciascun ammortizzatore sociale.
