Assunzione del disabile: quali procedure adottare ed incentivi
Prosegue la nostra disamina riguardante il funzionamento del collocamento mirato. Esaminata la situazione occupazionale, potrebbe emergere che la tua azienda abbia la necessità di assumere lavoratori disabili al fine di ottemperare gli obblighi previsti dalla L. 68/1999. Tale assunzione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data in cui si è obbligati a procedere all’assunzione. Sul punto è importante sottolineare che non basta assumere un lavoratore appartenente a tali categorie ma che occorre rispettare specifiche procedure affinché lo stesso possa essere considerato come computabile ai fini della legge.
Le procedure sono diverse e variano in base alle esigenze dell’azienda, possiamo evidenziare quattro casistiche diverse:
- L’Azienda che ha già in forza un lavoratore computabile ma che non è stato assunto come tale;
- L’azienda che ha già identificato un lavoratore da assumere iscritto al collocamento mirato;
- L’azienda che non ha identificato lavoratori da assumere;
- L’azienda che non ha effettuato richiesta di avviamento entro i 60 giorni dalla data in cui è emerso l’obbligo;
In caso di aziende che hanno in forza lavoratori potenzialmente computabili occorre in primo luogo verificare se i soggetti individuati sono divenuti disabili prima dell’assunzione o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Infatti, la normativa prevede che possano essere computati ai sensi dell’art. 4 commi 3bis e 4:
- I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
- I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. Tali lavoratori non devono essere divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
In questo caso è sufficiente presentare richiesta di computo al servizio di inserimento territorialmente competente e, accettata la stessa, il lavoratore potrà essere computato ai fini degli obblighi della legge 68/1999.
Qualora, invece, l’azienda avesse già individuato un lavoratore iscritto al collocamento mirato, può procedere, presso la struttura territorialmente competente, con la richiesta nominativa di avviamento. Una volta esperita correttamente la procedura, il servizio territorialmente competente provvederà ad emettere il c.d. “nulla osta”. Ottenuto il documento il lavoratore sarà correttamente assunto ai fini del computo della legge.
Nel caso in cui l’azienda non abbia identificato lavoratori da assumere, è possibile richiedere agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco previsto dall’art. 8, basandosi sulle qualifiche richieste per la specifica posizione lavorativa. I candidati identificati potranno essere tramite colloqui interni
Infine, nel caso in cui siano invece inutilmente decorsi i 60 giorni previsti per l’assunzione, i datori di lavoro possono stipulare con gli uffici territoriali 5 tipologie di convenzioni:
- le convenzioni ordinarie, che definiscono un programma finalizzato all’inserimento del lavoratore diversamente abile. Nella convenzione sono definiti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad eseguire. Tra le modalità che possono essere convenute rientrano:
- scelta nominativa;
- svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- assunzione con contratto di lavoro a termine;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 11, commi 1 e 2);
- le convenzioni di integrazione lavorativa, convenzioni riservate a persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo. In questo caso è prevista l’indicazione analitica delle mansioni, delle forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali, nonché verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo (art. 11, commi 4 e 7);
- le convenzioni con cooperative sociali: si tratta di convenzioni quadro che possono essere stipulate tra i servizi provinciali e le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale con le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali ed i relativi consorzi. Tali convenzioni prevedono il conferimento alle cooperative sociali di commesse da parte delle aziende aderenti alle associazioni dei datori di lavoro firmatarie (art. 11, comma 5);
- le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative. Tali convenzioni possono essere stipulate da datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le imprese sociali ed i disabili liberi professionisti. I datori che stipulano tali convenzioni si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
- le convenzioni di inserimento lavorativo, secondo cui gli uffici competenti possono stipulare con i soggetti conferenti (datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione) ed i soggetti destinatari ( cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione) convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro (art. 12 bis).
Incentivi all’assunzione di lavoratori con disabilità per le aziende
La L. 68/1999 prevede degli incentivi, riconosciuti ai datori di lavoro, volti a compensare i costi relativi all’inserimento e alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità. Gli incentivi previsti variano in base al grado disabilità e alla tipologia di assunzione del lavoratore:
- Lavoratori con disabilità fisica superiore al 79%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per contratti a tempo indeterminato à durata dell’incentivo 36 mesi;
- Lavoratori con disabilità fisica compresa tra il 67% e il 79%: incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda per contratti a tempo indeterminato à durata dell’incentivo 36 mesi;
- Persone con disabilità intellettive o psichiche superiori al 45%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per contratti a tempo indeterminato à durata dell’incentivo 60 mesi. In alternativa, per contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’incentivo è riconosciuto per l’intera durata del contratto.
Procedura di richiesta:
- Ottenere il Nulla osta del collocamento mirato
- Presentare Istanza telematica all’ INPS tramite cassetto previdenziale o la piattaforma “DiResCo”
- Ricevere riscontro dall’ INPS entro 5 giorni
In caso di esito positivo il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione entro 7 giorni e comunicare l’assunzione all’Inps entro 14 giorni.
Gli incentivi non sono cumulabili con alcune altre agevolazioni (es. giovani genitori, NASpI).
Ulteriori contributi INAIL per progetti di inserimento
Oltre agli incentivi INPS, l’INAIL eroga dei contributi per l’inserimento dei soggetti con disabilità che coprono interventi come:
- abbattimento barriere architettoniche (fino a 135.000 € – 100% rimborso)
- adattamento postazioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale (fino a 15.000 € – 60% rimborso).
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