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Il trasferimento d’azienda

28 Maggio 2025
Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda: obblighi informativi

Il trasferimento d’azienda, come disciplinato dall’articolo 2112 del Codice Civile, comporta specifiche implicazioni legali, soprattutto quando coinvolge il passaggio di più di una impresa.

Il Legislatore ha definito procedure precise che le aziende coinvolte devono seguire per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. In particolare, l’articolo 47 della Legge 428/1990 impone l’obbligo di informare tempestivamente le organizzazioni sindacali quando un trasferimento d’azienda interessa più di quindici lavoratori, come nel caso di fusioni, cessioni di rami d’azienda o scorpori. Tale obbligo ha lo scopo di avviare un confronto tra le parti, al fine di attenuare gli effetti negativi del trasferimento sui rapporti di lavoro. Inoltre, la contrattazione collettiva – sia essa nazionale o integrativa – può stabilire obblighi di informazione più stringenti, prevedendo l’attivazione di procedure informative anche qualora il numero di lavoratori coinvolti sia inferiore a quello previsto dalla legge.

Tempistiche e contenuto dell’informativa

La legge stabilisce che l’informativa sindacale debba essere inviata con almeno venticinque giorni di anticipo rispetto alla data di perfezionamento dell’atto di trasferimento. Tale termine è applicabile sia nel caso di stipula di un atto formale (ad esempio, un atto notarile con successiva trascrizione presso il registro delle imprese), sia nel caso di un accordo vincolante tra le parti (ad esempio, un accordo commerciale).

Il rispetto delle tempistiche è di fondamentale importanza, poiché il mancato invio dell’informativa nei termini stabiliti può comportare l’attivazione delle sanzioni previste dall’articolo 28 della Legge 300/1970. In caso di violazione, il cedente e il cessionario potrebbero essere altresì obbligati a rimuovere gli effetti negativi derivanti dal ritardo nell’informativa.

Nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda un termine più ampio per l’invio dell’informativa, tale scadenza prevale su quella stabilita dalla legge, offrendo una protezione maggiore ai lavoratori rispetto agli effetti del trasferimento.

L’informativa deve includere informazioni dettagliate sulle motivazioni dell’operazione, quali il contesto economico-finanziario, i dati patrimoniali rilevanti e gli obiettivi occupazionali ed economici attesi. Questi elementi sono essenziali per permettere alle organizzazioni sindacali di comprendere appieno le ragioni e le implicazioni dell’operazione.

Implicazioni per i lavoratori: continuità del rapporto di lavoro

Ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile, il trasferimento d’azienda implica la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario. Di conseguenza, il lavoratore non perde i propri diritti preesistenti, i quali sono trasferiti insieme all’azienda.

Il cessionario, tuttavia, è tenuto a rispettare la contrattazione collettiva applicata dalla cedente, mantenendo i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo vigente alla data del trasferimento, fino alla sua scadenza.

Qualora il cessionario decida di adottare una contrattazione collettiva differente, questa sostituirà quella applicata dalla cedente, ma solo se i contratti collettivi appartengono allo stesso livello. Se, invece, la cedente applicava accordi aziendali di diverso livello, questi continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.

Modifiche alla sede e orario di lavoro

L’informativa deve specificare anche eventuali modifiche relative alla sede di lavoro e all’orario, al fine di fornire alle organizzazioni sindacali tutte le informazioni necessarie per valutare le possibili implicazioni pratiche per i lavoratori.

Misure di tutela e gestione delle ricadute

Inoltre, l’informativa deve illustrate le misure che il cessionario intende adottare per gestire le possibili ricadute sociali ed economiche dell’operazione sui lavoratori. Tali misure possono includere interventi mirati a tutelare il personale, come programmi di riqualificazione, incentivazione alla mobilità o altre forme di supporto.

Destinatari dell’informativa

L’informativa deve essere inviata alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o, qualora non costituite, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle unità produttive coinvolte nel trasferimento d’azienda. Inoltre, deve essere trasmessa ai sindacati di categoria che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato nelle aziende interessate.

L’invio può avvenire anche tramite gli organismi sindacali territoriali delle sigle sindacali firmatarie dei contratti collettivi del cedente e del cessionario. È importante sottolineare che la contrattazione collettiva può prevedere ulteriori obblighi informativi verso altre strutture sindacali, come i coordinamenti di gruppi aziendali di grandi dimensioni.

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