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Accordo di rinnovo CCNL turismo Federalberghi

13 Agosto 2024
Accordo di rinnovo CCNL turismo Federalberghi

In data 5 luglio 2024 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore turismo. Il contratto ha validità dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027.

Di seguito le principali novità introdotte:

Art. 152- Paga base nazionale

Le parti hanno stabilito incrementi alla paga base mensile nelle seguenti modalità:

LIVELLOLUG-2024GIU-2025MAG-2026APR-2027NOV-2027TOTALE
A99,7757,0149,8849,8828,51285,06
B92,3752,7846,1846,1826,39263,91
186,0649,1843,0343,0324,59245,88
278,6644,9539,3339,3322,47224,73
374,1842,3937,0937,0921,2211,95
470,0040,0035,0035,0020,00200,00
565,6537,5132,8232,8218,76187,57
6s63,1236,0731,5631,5618,04180,35
662,2335,5631,1131,1117,78177,80
758,3133,3229,1629,1616,66166,61

*nota bene* per il personale di alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze – licenza non superiori a milleduecento, il CCNL prevede un aumento dei valori di paga base nazionale specifici.

Art.155 – Retribuzioni dei lavoratori extra e di surroga

Le parti hanno sostituto la tabella contenuta al comma 3 dell’articolo 155 relativa al compenso orario omnicomprensivo lordo previsto per i lavoratori extra con la seguente:

LIVELLILUG-2024GIU-2025MAG-2026APR-2027NOV-2027
414,8915,2615,5815,9016,09
514,1914,5414,8515,1615,33
6s13,5813,9114,2014,5014,67
613,4113,7414,0314,3214,48
712,5512,8613,1313,4013,56

Artt.11-13 Contrattazione di Secondo Livello e premi di risultato

In materia di premi di risultato le parti hanno stabilito quanto segue:

  • I contratti integrativi aziendali e territoriali potranno disciplinare premi di risultato correlati ai risultati conseguiti in termini di produttività, competitività, efficienza, innovazione etc.;
  • ai fini della determinazione del premio di risultato potranno essere presi in considerazione, tra gli altri, nuovi indicatori come il tasso di fidelizzazione dei clienti, la reputation e il tasso di disintermediazione;
  • la previsione da parte del ccnl di una guida normativa alla redazione di un contratto integrativo relativo ai premi di risultato, questa previsione riguarda i lavoratori dipendenti da aziende che pur aderenti al ccnl non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.

 In questo ambito sono stati stanzianti i seguenti importi lordi a titolo di premi di risultato:

LIVELLOIMPORTO
A, B296,00
1,2,3251,00
4,5222,00
6s,6,7178,00

ciò presuppone la sottoscrizione di accordi integrativi;

  • qualora non venga definito l’accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31.10.2026 il datore di lavoro dovrà erogare i seguenti importi sulla retribuzione di novembre 2027:
LIVELLOIMPORTO
A, B186,00
1,2,3158,00
4,5140,00
6s,6,7112,00

Art.23 – Finanziamento enti bilaterali

Gli enti bilaterali del settore turismo sono finanziati con un contributo mensile per 14 mensilità dello 0,40% della paga base, dei quali 0,20% a carico del datore e il restante 0,20% a carico del lavoratore. Le parti hanno stabilito che in caso di omissione del versamento da parte del datore di lavoro lo stesso dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva dello 0,60% della paga base conglobata per 14 mensilità.

Art. 163-144 Assistenza Sanitaria Integrativa

Le parti hanno stabilito che:

– la quota contributiva per l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fast) pari a 10,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico azienda a decorrere da luglio 2027 sarà incrementata di 3 euro mensili;

–   il datore che omette il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva pare a 14,00 euro per 14 mensilità;

– la quota contributiva annua per l’assistenza sanitaria a favore della categoria quadri (Cassa Qu.As) pari a 340,00 euro a carico azienda a partire da gennaio 2025 sarà incrementata di 20,00 euro; e di ulteriori 20,00 euro a partire da gennaio 2026.

Vitto e Alloggio:

Le parti hanno aggiornato i costi a carico dei lavoratori per vitto e alloggio come riportato di seguito:

 Lug-2024Gen-2026
Un pranzo0,951,05
Una prima colazione0,170,19
Un pernottamento1,091,17

Art 148 – Classificazione del Personale

Le parti hanno introdotto nuove qualifiche che riflettono l’evoluzione del mercato (wellness, food and beverage, tecnologie, marketing e social media management) e percorsi di carriera per i giovani lavoratori, prevedendo il passaggio a un livello superiore dopo quindici mesi di servizio sia per il personale del food and beverage sia per gli addetti all’animazione.

Art. 51- Passaggio di qualifica

Le parti hanno stabilito che l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore e se la medesima non ha avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi.

Art. 180 – Congedo parentale

Le parti hanno stabilito che:

–   i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) devono essere computati ai fini della maturazione di ferie, permessi ROL, tredicesima e quattordicesima mensilità;

–   i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini delle maturazioni di ferie, permessi ROL, 13esima mensilità, e a partire dal 1° dicembre   2027 anche della 14esima mensilità;

Art. 79 bis – Contratto a Tempo determinato

Le parti hanno stabilito che:

  •  è consentita la stipula di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, per eventi di grande rilevanza come le Olimpiadi, l’Expo o il Giubileo che devono essere individuati a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle stesse oo.ss. aderenti al Cnnl;
  • che i casi di cui sopra sono utili anche ai fini delle proroghe e dei rinnovi successivi ai primi 12 mesi sempre nel limite massimo di 24 mesi;

Art. 97 e 97 bis – Esternalizzazioni e Internalizzazioni

Le parti hanno stabilito che:

  • Qualora l’azienda intenda conferire in appalto la gestione di un servizio prima gestito l’azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e le organizzazioni sindacali territoriali, fornendo dettagli sul servizio, i lavoratori coinvolti e assunzione del rischio di impresa e degli obblighi derivanti dal contratto di appalto da parte dell’appaltatore. Tale procedura dovrà concludersi entro 15 giorni dalle convocazioni delle parti;
  • Una procedura sindacale simile viene introdotta per acquisire personale al fine di assumere la gestione diretta di un servizio precedentemente esternalizzato.

Art. 177 bis – Congedi per violenza di genere

Le parti hanno stabilito che le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Per poter usufruire di tale congedo la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro con un preavviso di almeno sette giorni la durata dello stesso. Il congedo può essere usufruito nell’arco temporale di tre anni dall’inizio del percorso di protezione sia su basa oraria che su base giornaliera e durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Infine, la lavoratrice può richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, o presentare domanda di trasferimento.

Immagine di katemangostar su Freepik

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