Nuove sanzioni previdenziali dal 01.09.2024
Il D.L. 19/2024 ha introdotto nuove modifiche ed integrazioni al sistema sanzionatorio previsto per i casi di omissione ed evasione contributiva.
Il fine è quello di rendere più vantaggioso il lavoro regolare, permettendo al datore di lavoro che evade, elude o omette versamenti dei contributi di avere maggiori possibilità di difesa e di regolarizzare in maniera tempestiva la propria posizione debitoria.
Nello specifico a far data dal 1° settembre 2024:
- in caso di omissione contributiva (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi) resta ferma la sanzione civile previdenziale, prevista dalla disciplina originaria, pari al tasso unico di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%, entro il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti.
La nuova disciplina integrata dal D.L. prevede che nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni, la maggiorazione di 5,5% punti della sanzione civile previdenziale non trovi applicazione;
- in caso di evasione contributiva connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, la sanzione civile rimane nella misura pari al 30% dell’importo evaso (evasione contributiva).
La nuova disciplina prevede però che, nei casi in cui vi sia un’autodenuncia da parte del contribuente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, le sanzioni siano modificate come segue:
- in caso di pagamento effettuato entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è pari al TUR maggiorato del 5,5%;
- in caso di pagamento effettuato entro 90 giorni dalla denuncia la sanzione sarà invece pari al TUR con una maggiorazione del 7,5%;
- in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Istituti previdenziali le sanzioni civili per omissione (TUR maggiorato del 5,5%) o evasione (30% dell’importo evaso), sono ridotte del 50% se il pagamento è effettuato, in unica soluzione o in forma rateale, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione;
- infine, nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti circa la ricorrenza dell’obbligo contributivo, nei casi in cui il versamento venga effettuato entro il termine fissato dagli Istituti previdenziali non trova applicazione la sanzione civile (pari al TUR maggiorato del 5,5%).
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