Licenziamenti nelle piccole imprese: cade il tetto delle 6 mensilità

Piccole imprese e vecchi assunti: la Consulta apre la forbice fino a 14 mensilità
Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 2026, n. 174: cade il requisito dimensionale per le maggiorazioni dell’art. 8 della legge 604/1966.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da datori “sotto soglia”, il tetto dell’indennità per licenziamento illegittimo sale da 6 a 10 mensilità (anzianità oltre 10 anni) e a 14 mensilità (oltre 20 anni), qualunque sia il numero dei dipendenti.
La sentenza n. 174, deliberata il 6 luglio e depositata il 22 ottobre 2026, elimina dall’art. 8 della legge 604/1966 le parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». Il minimo di 2,5 mensilità resta fermo. Poiché tutti i “vecchi assunti” hanno ormai superato i dieci anni di anzianità, il limite delle 6 mensilità è di fatto superato per l’intera platea.
Per chi assiste le piccole imprese – studi professionali, pubblici esercizi, artigiani, commercio di vicinato – la pronuncia cambia il conto del rischio su ogni licenziamento individuale di personale storico. Vanno quindi riviste la valutazione preventiva e la strategia conciliativa.
Il caso da cui nasce la questione
Il Tribunale di Livorno (ord. 12 febbraio 2026, reg. ord. n. 39/2026) giudicava il licenziamento per giusta causa di un’assistente di studio dentistico, in servizio dal 1° novembre 2003, part-time a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche dopo il subentro del nuovo titolare il 1° giugno 2022.
Il recesso era viziato dalla mancata preventiva contestazione dell’addebito e dal mancato assolvimento dell’onere della prova; lo studio occupava meno di 15 dipendenti. Con la retribuzione accertata, la forbice 2,5–6 mensilità valeva tra circa 3.600 e 8.600 euro: per il rimettente, una somma priva di reale funzione compensativa e dissuasiva rispetto a vent’anni di servizio senza addebiti.
01 · IL QUADRO PREVIGENTE
La norma prima della sentenza
L’art. 8 della legge 604/1966 si applica ai datori che non raggiungono i requisiti dell’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015. In caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il datore sceglie tra riassunzione entro tre giorni e pagamento di un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’ultimo periodo consentiva di elevare il massimo a 10 mensilità (anzianità oltre 10 anni) e a 14 (oltre 20 anni), ma solo se il datore occupava più di 15 dipendenti. Due requisiti, da verificare congiuntamente (Cass., sez. lav., ord. 22 maggio 2025, n. 13741):
- dimensionale: più di 15 e fino a 60 dipendenti, contati nel complesso e non per unità produttiva o comune, a differenza dell’art. 18 dello Statuto;
- di anzianità: oltre 10 anni per arrivare a 10 mensilità, oltre 20 per arrivare a 14.
In concreto la maggiorazione riguardava solo la fascia intermedia: aziende con più di 15 dipendenti complessivi ma nessuna unità produttiva o comune sopra soglia. La micro e piccola impresa “pura” – il grosso della nostra clientela – restava ferma alle 6 mensilità.
I criteri di quantificazione erano e restano quelli dell’art. 8: numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti. L’art. 30, comma 3, della legge 183/2010 aggiunge i parametri dei contratti collettivi e dei contratti individuali certificati, la situazione del mercato del lavoro locale e il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
02 · LA DECISIONE
Che cosa ha deciso la Corte
La Consulta ha accolto la questione su tutti i parametri evocati (artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), ma con una pronuncia meramente ablativa, non con la sostitutiva richiesta dal giudice.
Il petitum respinto. Il Tribunale chiedeva di portare il tetto a 12 mensilità, dimezzando le 24 dell’art. 18, comma 5, dello Statuto secondo lo schema dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2015. Per la Corte si sarebbe creato un precetto nuovo, combinando segmenti di discipline diverse, invece di applicare una soluzione già presente nell’ordinamento.
Le proposte degli amici curiae. La CGIL suggeriva di elevare in via generale il tetto a 14 mensilità; l’Associazione Comma2 di mutuare la forbice 3–18 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2015, come inciso dalla sentenza 118/2025. Nessuna delle due è stata seguita.
La soluzione adottata. L’ostacolo reale è il solo requisito dimensionale, perché quello di anzianità è ormai maturato da tutti i destinatari di una disciplina “a esaurimento”. Eliminato l’inciso, la forbice diventa:
2,5 – 10 anzianità oltre 10 anni: oggi, di fatto, tutti i vecchi assunti
2,5 – 14 anzianità oltre 20 anni
La Corte ritiene legittimo che l’accesso alle 14 mensilità resti condizionato all’anzianità ventennale: la sentenza 194/2018 aveva censurato l’anzianità come unico parametro rigido di calcolo, non come criterio per ampliare la discrezionalità del giudice. Il numero dei dipendenti non sparisce: resta tra i criteri di quantificazione, ma non impedisce più l’accesso alla maggiorazione.
03 · LA RATIO
Perché: il rovesciamento di prospettiva dopo la sentenza 118/2025
Il cuore della motivazione è il confronto tra vecchi e nuovi assunti nella stessa piccola impresa. Con la sentenza 118/2025 la Corte aveva già eliminato il tetto di 6 mensilità dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015: per gli assunti dal 7 marzo 2015, nei casi dell’art. 3, comma 1, l’indennità oscilla oggi tra 3 e 18 mensilità.
Ne derivava un paradosso. Il lavoratore assunto nel 2016 poteva ottenere fino a 18 mensilità; il collega assunto nel 2003, con il doppio dell’anzianità e maggiori difficoltà di ricollocazione, restava fermo a 6.
La Corte ribadisce che un trattamento differenziato nel tempo non viola di per sé l’art. 3 Cost., purché ragionevole. La giustificazione del Jobs Act – favorire l’ingresso nel lavoro alleggerendo la flessibilità in uscita per i nuovi assunti (sentenza 194/2018) – regge finché i nuovi assunti sono tutelati meno; una volta tutelati di più, perde gran parte del suo fondamento.
Al confronto temporale si somma il vizio intrinseco, già censurato nel 2025: una forbice da 2,5 a 6 mensilità funziona come una liquidazione forfetaria, non personalizza il danno, non ristora adeguatamente e non dissuade. La Corte richiama infine la legge 108/1990, che aveva già esteso la tutela obbligatoria ai datori con meno di 35 dipendenti: eliminare l’ultima distinzione dimensionale interna alla fascia “sotto soglia” completa quel disegno.
04 · IL SISTEMA OGGI
La mappa delle tutele dopo la sentenza 174/2026
Il regime dipende ancora da tre variabili: data di assunzione, dimensione del datore, natura del vizio. Resta ferma per tutti la reintegrazione piena per i licenziamenti nulli, discriminatori o orali.
| Datore | Assunti prima del 7.3.2015 | Assunti dal 7.3.2015 |
| Sotto soglia | Art. 8 L. 604/1966: riassunzione o indennità 2,5–6 mensilità, elevabile fino a 10 (anzianità > 10 anni) o 14 (> 20 anni) – novità sent. 174/2026 | Art. 9 D.Lgs. 23/2015: 3–18 mensilità nei casi dell’art. 3, c. 1 (sent. 118/2025); 1–6 per vizi formali e procedurali; niente reintegrazione per fatto insussistente |
| Sopra soglia | Art. 18 Statuto: reintegrazione attenuata (fatto insussistente) con indennità fino a 12 mensilità; indennità 12–24 negli altri casi; 6–12 per vizi formali e procedurali | Art. 3 D.Lgs. 23/2015: 6–36 mensilità; reintegrazione per insussistenza del fatto materiale contestato; art. 4: 2–12 per vizi formali e procedurali |
Base di calcolo: per i vecchi assunti l’ultima retribuzione globale di fatto; per i nuovi assunti la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Nelle simulazioni le due basi non vanno confuse. Chi è in servizio da prima dell’autunno 2006 ha già superato i 20 anni e accede alla forbice fino a 14 mensilità.
05 · IN GIUDIZIO
Come la applicherà il giudice
Efficacia nel tempo. La declaratoria opera dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica ai rapporti non esauriti: giudizi pendenti in ogni grado e licenziamenti ancora impugnabili. Restano fuori le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni sottoscritte e le posizioni per cui sono maturate le decadenze dell’art. 6 della legge 604/1966 (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, 180 per il deposito del ricorso).
Quantificazione motivata. Con una forbice da 2,5 a 10 o 14 mensilità, i criteri dell’art. 8 e dell’art. 30, comma 3, della legge 183/2010 tornano a pesare davvero. Attendiamoci motivazioni più articolate su gravità del vizio, condotta delle parti prima del recesso, condizioni personali del lavoratore e mercato del lavoro locale. Il numero dei dipendenti resta un fattore di moderazione, non più una barriera.
Calcolo dell’anzianità. Conta l’anzianità alla data del licenziamento. Nei trasferimenti d’azienda il rapporto prosegue con il cessionario ex art. 2112 c.c. e l’anzianità non si azzera: è il caso di Livorno, dove il datore aveva indicato nella lettera il 2022 come inizio del rapporto. Attenzione anche ai periodi pregressi riconosciuti per contratto o accordo individuale.
La riassunzione resta un’opzione. L’alternativa tra riassunzione entro tre giorni e indennità spetta al datore; con importi potenzialmente più alti, in qualche caso tornerà a essere economicamente sensata.
Voci separate. L’indennità risarcitoria non assorbe l’indennità sostitutiva del preavviso, dovuta se il recesso non era sorretto da giusta causa, né TFR e competenze di fine rapporto.
06 · OPERATIVITÀ
Che cosa cambia per lo studio e per il cliente
Il rischio massimo su un licenziamento illegittimo di personale storico in una piccola impresa cresce del 67% (da 6 a 10 mensilità) o del 133% (da 6 a 14). Sui valori del caso di Livorno, con circa 1.440 euro di retribuzione mensile:
| Forbice | Minimo | Massimo |
| Prima: 2,5–6 mensilità | 3.600 € | 8.640 € |
| Ora, anzianità > 10 anni: 2,5–10 | 3.600 € | 14.400 € |
| Ora, anzianità > 20 anni: 2,5–14 | 3.600 € | 20.160 € |
Importi lordi, esclusi preavviso, TFR, interessi, rivalutazione e spese di lite.
Le cose da fare subito
- Censire il personale ante 7 marzo 2015 dei clienti sotto soglia: data di assunzione effettiva, cessioni d’azienda, anzianità ventennale maturata o in maturazione.
- Rivedere le simulazioni di costo di uscita già consegnate e i fondi rischi per contenzioso stanziati con il vecchio tetto.
- Riesaminare le vertenze aperte: la nuova forbice si applica ai giudizi pendenti e le trattative impostate sulle 6 mensilità vanno ricalibrate.
- Blindare la procedura disciplinare ex art. 7 dello Statuto: contestazione specifica e tempestiva, termine a difesa, audizione, motivazione coerente con l’addebito.
- Documentare il giustificato motivo oggettivo: riorganizzazione effettiva, nesso causale, verifica del repêchage.
CONCILIAZIONE: OCCHIO AGLI STRUMENTI
L’offerta di conciliazione dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, con somma esente da IRPEF e contributi, vale solo per gli assunti dal 7 marzo 2015. Per i vecchi assunti la chiusura passa dalle sedi protette dell’art. 2113, comma 4, c.c. (sindacale, ITL, commissioni di certificazione), con incentivo all’esodo a tassazione separata. Il punto di caduta negoziale salirà.
07 · DALL’ALTRA PARTE DEL TAVOLO
Le mosse del difensore del lavoratore
Sindacato e avvocato del lavoratore spenderanno la sentenza già in fase stragiudiziale. Conviene prevederne le mosse.
- Valorizzazione dell’anzianità: il ventennio diventa la leva principale, anche ricostruendo periodi pregressi o continuità tra datori diversi.
- Gravità del vizio: senza reintegrazione attenuata, la differenza tra vizio formale e insussistenza del fatto si gioca tutta nel quantum.
- Domande “di sponda”: dove possibile, la via della nullità o della discriminazione, che apre alla reintegrazione piena a prescindere dalle dimensioni.
- Computo dei dipendenti: perde peso come barriera, ma resta decisivo per stabilire se si è sotto o sopra la soglia dell’art. 18 (unità produttive, comune, centri unitari di imputazione, gruppi).
Per il consulente del datore la regola pratica è una: prima di intimare il recesso, il quantum va stimato nella fascia alta, non più tarato sul vecchio tetto delle 6 mensilità.
CONCLUSIONI
Un passo avanti, non ancora il riordino
La sentenza 174/2026 riallinea, almeno in parte, vecchi e nuovi assunti nella piccola impresa: un ventennio di servizio torna a valere anche dove lavorano tre persone. Resta però un sistema a quattro binari, che cambia esito secondo data di assunzione, dimensione del datore e tipo di vizio.
Dopo le sentenze 194/2018, 150/2020, 183/2022, 118/2025 e ora 174/2026, la disciplina dei licenziamenti è sempre più scritta dalla Consulta e sempre meno dal legislatore. Per chi lavora ogni giorno con le imprese significa meno prevedibilità e una gestione del rischio da aggiornare a ogni pronuncia. Un riordino organico delle tutele non è più rinviabile.
Nel frattempo il nostro compito resta quello di sempre: prevenire il contenzioso con procedure corrette e motivazioni solide, e dare al cliente una stima realistica del costo di un errore.
RIFERIMENTI
Corte cost., sent. 22 ottobre 2026, n. 174 (Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi) · Corte cost., sentt. n. 118/2025, 183/2022, 150/2020, 194/2018 · Cass., sez. lav., ord. 22 maggio 2025, n. 13741 · L. 604/1966, artt. 6 e 8 · L. 300/1970, art. 18 · L. 108/1990 · L. 183/2010, art. 30 · D.Lgs. 23/2015, artt. 3, 4, 6 e 9
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