Indennità una tantum 200 euro, i chiarimenti
Sono usciti quasi in contemporanea il modello di autodichiarazione e la circolare INPS.
Il Primo portato dal messaggio 2559 del 24.06.2022, dichiarato dallo stesso istituto come mera prassi e non ufficiale.
La circolare – la n. 73 sempre del 24.06.2022 – per quanto riguarda la categoria dei lavoratori dipendenti – dice anche una cosa utile ovvero che – sulla base di parere condiviso con il Ministero Del Lavoro – il requisito di spettanza dalla condizione del diritto all’esonero previdenziale dello 0,8% sulla quota contributiva a carico di lavoratori dipendenti, deve essere osservato in riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 23.06.2022 (giorno antecedente alla pubblicazione della circolare INPS).
Si parla, di conseguenza:
- Di diritto all’esonero e non di effettiva fruizione dello stesso
- Di un arco temporale di riferimento più ampio del precedente. Non più il primo quadrimestre del 2022, bensì il periodo dal 01.01.2022 al giorno antecedente la pubblicazione della circolare che qui si commenta (23.06.2022);
Da ultimo, il messaggio INPS n. 2580 conferma quanto stabilito dalla circolare INPS n. 73/2022, ossia che a far data dal 20 giugno 2022 – e fino al 31 ottobre 2022 – è attivo il servizio di presentazione delle domande per l’accesso all’indennità una tantum, raggiungibile dal sito www.inps.it, nella procedura che segue.
Un breve riepilogo…
A CHI SPETTA IL BONUS
Lavoratori dipendenti:
- Erogazione da parte del datore di lavoro previa sottoscrizione dell’autodichiarazione
- Presenza di requisiti quali:
- Non essere titolari di trattamenti pensionistici a carico di forme di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – con decorrenza entro il 30 giugno 2022. In questo caso il bonus verrà erogato direttamente dall’INPS insieme con l’erogazione della pensione
- Di essere destinatario dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota carico del lavoratore, previsto dalla Legge n. 234/”021
- Di non essere componente di nucleo familiare che risulta beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Altre categorie di lavoratori che dovranno fare domanda all’INPS per beneficiare del bonus una tantum:
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori autonomi occasionali – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori domestici – domanda entro il 30 settembre 2022
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori a tempo determinato del settore agricolo – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori incaricati delle vendite a domicilio – entro il 31 ottobre 2022
ATTENZIONE: QUESTA MODALITA’ RICORRE IN VIA RESIDUALE, OVVERO SOLAMENTE NEL CASO IN CUI IL BONUS NON SIA STATO ATTRIBUITO DAL DATORE DI LAVORO, A SEGUITO DELLA RICHIESTA EFFETTUATA IN TAL SENSO DAL LAVORATORE TRAMITE IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE;
- Lavoratori a tempo determinato del settore agricolo – entro il 31 ottobre 2022
- Lavoratori incaricati delle vendite a domicilio – entro il 31 ottobre 2022
È possibile presentare le domande
- (tramite SPID, CIE o CNS) seguendo tale procedura: dalla home page del sito www.inps.it, cliccare sulla sezione PRESTAZIONI E SERVIZI -> SERVIZI -> PUNTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE. Una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.
- tramite contact center, telefonando al numero verde 803/164 (da rete fissa) o al numero 06/164164 (da rete mobile)
- tramite patronato
Altre categorie di percettori che riceveranno direttamente dall’INPS l’indennità senza necessità di presentare la domanda
- Pensionati
- Percettori di Reddito di Cittadinanza
- Percettori di indennità di disoccupazione nel mese di giugno 2022 (NaSpi e DisColl)
- Percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
- Beneficiari dell’indennità di cui agli articoli:
- art. 10 commi da 1 a 9 del d.l. 41/2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI) che ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum pari a € 2.400,00
- art. 42 d.l. 73/2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI BIS) – che ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum pari a € 1.600,00
ATTENZIONE: L’INDENNITA’ UNA TANTUM PUO’ ESSERE CORRISPOSTA UNA SOLA VOLTA AD OGNI SOGGETTO AVENTE DIRITTO. PERTANTO, LA STESSA NON SARA’ CORRISPOSTA AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO GIA’ BENEFICIATO AD ALTRO TITOLO. NEL CASO IN CUI LA PREDETTA INDENNITA’ VENGA EROGATA PIU’ VOLTE A TITOLO DIVERSO, IL SOGGETTO PERCETTORE SARA’ TENUTO ALLA RESTITUZIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI DI 200 EURO.
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