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Accordo di rinnovo del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo

05 Agosto 2024
Accordo di rinnovo del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo

In data 5 giugno 2024 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Il contratto collettivo ha validità dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2027.

Di seguito le principali novità introdotte:

Art.161 – Paga base nazionale

Le parti hanno stabilito incrementi alla paga base mensile nelle seguenti modalità:

LIVELLOPAGA BASEGIU-2024GIU-2025GIU-2026GIU-2027DIC-2027
Qa1.706,4882,2265,7865,7849,3365,78
Qb1.540,9874,2559,4059,4044,5559,40
11.396,0767,2653,8153,8140,3653,81
21.230,5859,2947,4347,4335,5747,43
31.130,8254,4843,5943,5932,6943,59
41.037,7550,0040,0040,0030,0040,00
5939,9645,2936,2336,2327,1736,23
6s883,5142,5734,0534,0525,5434,05
6s862,9741,5833,2633,2624,9533,26
7774,7037,3329,8629,8622,4029,86

*nota bene* per le Aziende della Ristorazione Collettiva ovvero aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre), aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa, bar aziendali e simili, gli aumenti previsti a giugno 2025 e giugno 2026 saranno riconosciuti con il medesimo importo rispettivamente a settembre 2025 e 2026. 

Art.13 – Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello sui premi di risultato

Le parti hanno stabilito che i premi di risultato sono assorbiti, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o collettivi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal CCNL, riconosciuti successivamente al 1° giugno 2024.

Inoltre, hanno stabilito che, qualora non venga raggiunto un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026 il datore di lavoro dovrà erogare i seguenti importi sulla retribuzione di novembre 2027:

LIVELLOIMPORTO
A, B186,00
1,2,3158,00
4,5140,00
6S,6,7112,00

In alternativa tramite accordo aziendale/territoriale il datore dovrà destinare una somma pari a 140,00 euro a strumenti di welfare.

Artt. 153 e 186 – Assistenza Sanitaria integrativa

Le parti hanno stabilito che:

  •  la quota contributiva per l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) pari a 12 euro mensili, per dodici mensilità, a carico azienda a decorrere da gennaio 2027 sarà incrementata di 3 euro mensili;
  • la quota contributiva annua per l’assistenza sanitaria a favore della categoria quadri (Cassa Qu.As) pari a 340,00 euro a carico azienda a partire da gennaio 2025 sarà incrementata di 20,00 euro; e di ulteriori 20,00 euro a partire da gennaio 2026.

Art.201 – Congedo parentale

L’accordo specifica che:

  • i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) devono essere computati ai fini della maturazione di ferie, permessi ROL, tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini delle maturazioni di ferie, permessi ROL, 13esima mensilità, e a partire dal 1° dicembre   2027 anche della 14esima mensilità;

Art. 54 – Classificazione del personale

Le parti hanno messo in atto una rivisitazione della classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuove mansioni e figure professionali. Inoltre, è stato precisato che ai lavoratori inquadrati al 6° livello:

  • che hanno un’anzianità lavorativa pari o superiore a 12 mesi alla data di sottoscrizione dell’accordo viene riconosciuto il passaggio automatico al 6° livello super nel mese di luglio 2024;
  •  che hanno un’anzianità lavorativa tra 6 o 12 mesi alla data di sottoscrizione dell’accordo viene riconosciuto il passaggio automatico al 6° livello super il mese successivo al compimento del 12°esimo mese di anzianità;

Congedi per violenza di genere

Le parti hanno stabilito che le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Per poter usufruire di tale congedo la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro con un preavviso di almeno sette giorni la durata dello stesso. Il congedo può essere usufruito nell’arco temporale di tre anni dall’inizio del percorso di protezione sia su basa oraria che su base giornaliera e durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Infine, la lavoratrice può richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, o presentare domanda di trasferimento.

Immagine di pressfoto su Freepik

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