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Patente a Crediti, autocertificazione e possesso del DURF

27 Settembre 2024
Patente a Crediti, autocertificazione e possesso del DURF

È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre il decreto 132/2024 del 18 settembre del Ministero del Lavoro contenente il regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione di quanto previsto dal Dl 19/2024 con cui è stata introdotta la patente che diventerà obbligatoria dal prossimo 1° ottobre 2024.

È stata altresì emessa la circolare dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO in data 23.09.2024 sulla procedura per il rilascio della patente medesima. 

Ecco i passi da fare:

  1. L’autocertificazione dovrà essere inviata entro il 01 ottobre 2024 nel periodo “provvisorio” ovvero quello decorrente dal 01.10.2024 al 31.10.2024. Dopo questo periodo l’autocertificazione non sarà più valida per l’accesso e il lavoro sui cantieri edili.
  2. Dal 01.10.2024 al 31.10.2024 dovrà essere effettuata la domanda online di patente a crediti. I dettagli saranno forniti nei prossimi giorni dall’INL; per cui seguiranno altri chiarimenti.
  3. In alcuni casi sarà necessario il possesso del DURF, ovvero della regolarità FISCALE, oltre che del DURC (come indicato a seguire nell’approfondimento che riportiamo della collega Manuela Baltolu) 

Per quel che riguarda il rilascio della patente a crediti:

Il legale rappresentante dell’impresa ed il lavoratore autonomo dovranno compilare, anche per il tramite di un delegato, un modulo online sul portale dell’INL, ove si dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) l’adempimento degli obblighi formativi, previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti dell’impresa;

c) possesso del DURC in corso di validità;

d) possesso del DVR;

e) possesso del DURF in corso di validità e nei casi previsti dalla legge;

f) designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa.

Riportiamo di seguito uno stralcio dell’approfondimento di Manuela Baltolu in relazione al possesso del DURF, tratto dalla pubblicazione su NT+ Lavoro de Il Sole 24 ORE

“… il comma 5 del citato articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 consente alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici di autocertificare la regolarità contributiva, mediante consegna di apposita certificazione (DURF) rilasciata dall’Agenzia delle entrate e avente validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Tale semplificazione è attuabile dalle imprese che abbiano i seguenti requisiti:

–  risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

–  non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatte salve le somme oggetto di regolari piani di rateazione”.

Come fare richiesta del DURF? Citiamo ancora l’articolo:

“Il DURF potrà essere richiesto mediante presentazione di apposita istanza, personalmente dal contribuente o da altro soggetto formalmente delegato, in una delle seguenti modalità:

–  telematicamente mediante il servizio “consegna documenti e istanze” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

–  per consegna diretta all’Ufficio territoriale competente;

–  spedizione con raccomandata A/R all’Ufficio territoriale competente;

–  per PEC, indicando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”;

l’istanza dovrà essere sottoscritta dal contribuente digitalmente o con firma autografa allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

I grandi contribuenti potranno inviare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

La certificazione sarà resa disponibile dal 3° giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi”.

Torneremo sull’argomento una volta che l’INL fornirà ulteriori dettagli in merito.

Crediti foto: Immagine di jcomp da Freepik

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