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Prospetto informativo disabili e base di computo

26 Gennaio 2026
Prospetto informativo disabili e base di computo

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato la normativa relativa al collocamento obbligatorio, alle procedure di assunzione ed alle misure di tutela dedicate ai lavoratori disabili.

Quanto analizzato in precedenza deve essere dichiarato annualmente attraverso il prospetto informativo che deve essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di rappresentare l’organico aziendale “fotografato” al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tale adempimento non risulta essere solamente una formalità ma il risultato dell’analisi effettuata e delle soluzioni adoperate nel corso dell’anno precedente. Il consiglio dello scrivente studio alle aziende è quello di monitorare la situazione occupazionale durante tutto il corso dell’anno e non solamente a ridosso dell’adempimento.

Ad opinione di chi scrive, solamente un approccio proattivo potrà portare all’assenza di scoperture relative alla legge 68/1999 evitando così di trovarsi davanti ad eventuali sorprese ed alla nascente necessità di correre ai ripari.

Di seguito una breve descrizione dell’adempimento.

Entro il 31 gennaio 2026 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo sono tenuti, all’invio del prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999.

L’obbligo sussiste qualora entro il 31 dicembre 2025 siano intervenute variazioni nella situazione occupazionale tali da:

  • modificare l’obbligo di assunzione;
  • incidere sul calcolo della quota di riserva.

Il calcolo dell’organico aziendale ai fini della determinazione della quota di riserva va effettuato con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2025.

Base di computo ( art. 4 L. 68/1999 )

Rientrano nella base di calcolo della quota di riserva:

  • tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
  • i lavoratori part-time, computati in proporzione all’orario svolto al 31 dicembre;
  • i lavoratori a tempo determinato di durata superiore a sei mesi;
  • i lavoratori intermittenti, calcolati in proporzione alle ore effettivamente lavorate nel semestre;
  • i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, in caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% per cento, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

Non rientrano nel calcolo della quota di riserva:

  • Lavoratori già occupati ai sensi della Legge 68/1999;
  • Apprendisti;
  • Tirocinanti e stagisti;
  • Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
  • Lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Dirigenti;
  • Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;
  • Lavoratori somministrati presso l’utilizzatore;
  • Lavoratori impegnati in attività all’estero, per la durata della stessa;
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 81/2000);
  • Lavoratori a domicilio;
  • Lavoratori aderenti al programma di emersione (legge 383/2001, art. 1, c. 4-bis);
  • Lavoratori che divengono inabili per infortunio o malattia che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%;
  • Personale militare e della protezione civile (ai sensi dell’art. 1 DPR 738/1981).

Hai dubbi sulla modalità di calcolo o sulla necessità di presentare l’adempimento ?
Hai presentato l’adempimento e ti occorre una consulenza su come adempiere l’obbligo assunzionale ?

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