L’importanza del controllo del saldo delle ferie
Ricordiamo fin da oggi a colleghi consulenti e datori di lavoro di effettuare il controllo del saldo delle ferie residue al 30 giugno 2022, sottolineando che l’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dispone che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (che sono pari a 28 giorni in tutto).
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, co. 2 (si tratta di servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, biblioteche, musei e aree archeologiche dello Stato, per le quali tali disposizioni non si applicano in presenza di particolari esigenze), deve essere goduto:
a) per almeno due settimane (ossia 14 giorni), consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
b) per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
Come dispone il co. 2 del citato articolo 10, il già menzionato periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Visto il riferimento all’articolo 2109 del codice civile, è opportuno ricordare che tale disposizione prevede quanto segue:
a) il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica;
b) il lavoratore ha diritto (dopo un anno d’ininterrotto servizio) a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro: la durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità ma – normalmente – dai contratti collettivi;
c) l’imprenditore deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
d) infine, non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.
Per le ferie maturate dal lavoratore nell’anno 2020, i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione – termine entro il quale vanno godute le ulteriori 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni) – scadranno il prossimo giovedì 30 giugno 2022.
In caso di mancata fruizione (con l’eccezione dei motivi non ascrivibili a responsabilità del datore quali, per esempio, gravidanza e/o malattie di lunga durata) si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18-bis del sopra citato D.Lgs. n. 66/2003, con il possibile raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui, nei 3 anni precedenti, il cui datore sia stato già destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Articolo di Stefano Capuano
