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Smart working – nuove regole operative e obblighi sanzionati

08 Aprile 2026
Smart working – nuove regole operative e obblighi sanzionati

Desideriamo segnalare una rilevante novità normativa in materia di lavoro agile (smart working), entrata in vigore il 7 aprile 2026, nell’ambito della Legge n. 34/2026 – Legge annuale sulle PMI.

1. Quadro generale

Il lavoro agile continua a configurarsi come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da:

  • assenza di vincoli di orario e luogo;
  • organizzazione per obiettivi;
  • accordo individuale tra datore e lavoratore.

👉 La novità normativa interviene su un profilo centrale: la sicurezza sul lavoro in modalità agile.

2. La vera novità: obbligo informativo ora sanzionato

L’art. 11 della Legge n. 34/2026 introduce una modifica strutturale al sistema prevenzionistico:

  • inserimento nel D.Lgs. 81/2008 del nuovo art. 3, comma 7-bis;
  • previsione espressa di sanzioni per l’inadempimento.

➤ Cosa cambia concretamente

L’obbligo già previsto dalla Legge n. 81/2017 diventa oggi:

✔ obbligo formalmente inserito nel Testo Unico Sicurezza
✔ obbligo direttamente sanzionato

Il datore di lavoro deve:

  • consegnare al lavoratore e al RLS, almeno annualmente;
  • una informativa scritta sui:
    • rischi generali;
    • rischi specifici del lavoro agile;
    • misure di prevenzione.

3. Regime sanzionatorio

In caso di omissione o inadeguatezza dell’informativa:

  • arresto da 2 a 4 mesi
    oppure
  • ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96

➡️ L’obbligo entra a pieno titolo nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.

4. Implicazioni operative per le aziende

Il tema assume ora una rilevanza immediata in chiave ispettiva e di responsabilità.

Criticità ricorrenti

  • informativa assen­te o mai formalizzata;
  • contenuti standard/non aderenti al lavoro agile reale;
  • mancata considerazione dei rischi:
    • videoterminali (VDT),
    • ergonomia,
    • affaticamento e rischi psicosociali.

Modello di riferimento

Si rafforza un sistema di sicurezza condivisa:

  • il datore informa e struttura le misure;
  • il lavoratore coopera alla loro attuazione.

5. Azioni consigliate (immediate)

Alla luce della nuova disciplina, si raccomanda di:

  1. Verificare la presenza dell’informativa annuale;
  2. Aggiornarne i contenuti in modo specifico;
  3. Garantire la tracciabilità della consegna;
  4. Allineare:
    • accordi individuali di smart working,
    • policy aziendali;
  5. Valutare eventuali aggiornamenti del DVR.

6. Ruolo dei consulenti: sicurezza e lavoro

È opportuno evidenziare che:

👉 il primo riferimento tecnico-operativo per l’adeguamento resta il consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP/consulente HSE), in quanto soggetto competente nella valutazione dei rischi e nella predisposizione dei contenuti dell’informativa.

👉 Lo Studio Felli opererà in supporto, con particolare riferimento a:

  • coerenza giuslavoristica degli accordi di smart working;
  • integrazione con la documentazione contrattuale;
  • allineamento con le policy aziendali e i processi HR;
  • gestione degli impatti organizzativi e disciplinari.

➡️ L’approccio corretto è quindi integrato (HSE + consulenza del lavoro).

📞 Supporto

Restiamo a disposizione per coordinamento con i Vostri consulenti sicurezza e per gli aspetti giuslavoristici connessi.

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