Interventi in materia di regolarità del lavoro e di appalti
L’articolo 29 del D.L. n. 19 del 2024 introduce diverse disposizioni volte a garantire una maggiore tutela dei lavoratori e a promuovere la regolarità nei rapporti di lavoro, soprattutto nel settore degli appalti:
- Introduzione all’interno dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 del comma 1-bis, il quale, secondo la nuova formulazione dello stesso approvata il 16.04.2024 dalla Camera dei deputati, prevede che al personale impiegato in un appalto di opere o servizi, o in un eventuale subappalto, deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona, dove si svolgono i lavori;
La norma sembra quindi indicare un adeguamento dei soli trattamenti economici, qualora siano inferiori, senza un esplicito riferimento sulla parte normativa del contratto.
- Modifica del comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 attraverso l’estensione al committente dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva nei confronti dei lavoratori, anche in casi di utilizzazione illecita del lavoro, come la somministrazione abusiva, gli appalti e i distacchi illeciti;
- Introduzione dell’obbligo, nei commi 10-13 dell’art.29 del D.L. n. 19 del 2024, per gli appalti pubblici e privati di lavori edili, di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori, ovvero bisogna assicurarsi che il numero di lavoratori impiegati sia adeguato al lavoro effettivamente svolto.
Le violazioni di queste disposizioni comportano sanzioni, che variano in base al valore dell’appalto, le stesse sono accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale (INL, INPS e INAIL). Tuttavia, vi è una questione riguardante la competenza sanzionatoria, poiché visto il compito esclusivamente di vigilanza previdenziale degli ispettori dell’INPS e INAIL, si ritiene che la norma debba restringere la competenza sanzionatoria al solo Ispettorato nazionale del lavoro.
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